Venerdì 4 settembre 2020

Minimi e forfetari: cessazione attività e successivo incasso crediti

a cura di: Studio Valter Franco
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Minimi e forfetari: cessazione attività e successivo incasso crediti
Oggetto dell'interpello: contribuente in regime dei minimi che aveva cessato l'attività e la partita iva nel 2017 e che ha incassato nel 2019 crediti derivanti da prestazioni 2017 con emissione della fattura nel 2017 - i compensi non erano stati indicati nella dichiarazione dei redditi del 2017 in quanto non incassati. Al contribuente è pervenuta la certificazione dei compensi percepiti nel 2019 ma non può indicare tali compensi nel quadro LM di Unico 2020 in quanto la partita iva risulta cessata nel 2017.

Parere dell'Agenzia delle Entrate:
viene rammentato che con circolare 17/E del 20 maggio 2012 veniva indicato che veniva ammessa la possibilità per i contribuenti minimi ma anche per i contribuenti forfetari di determinare il reddito relativo all'ultimo anno di attività tenendo conto anche delle operazioni che non hanno avuto in quell'anno manifestazione finanziaria (in parole semplici nella dichiarazione del 2017 il contribuente avrebbe potuto indicare a tassazione anche l'importo delle fatture non incassate). Non avendo più partita iva il contribuente nel modello Unico 2020 indicherà il compenso come reddito diverso, quadro RL rigo RL 15.

Visiona l'interpello.

Nota dello studio: la soluzione prospettata nell'interpello sembra contraddire quanto indicato nella risposta n. 20 a Consulenza Giuridica - vedi articolo di Fiscooggi - che nonostante sia inerente caso diverso concludeva con In estrema sintesi, i due documenti di prassi chiariscono che, ai fini Iva, l'attività del professionista non può ritenersi cessata fino all'esaurimento di tutte le operazioni, ossia fino a quando non siano stati definiti tutti i rapporti giuridici pendenti connessi alle passate prestazioni professionali, compresi la riscossione di eventuali crediti. Insomma, per chiudere la partita Iva non basta che il contribuente cessi di svolgere la professione.
AUTORE:
Autore AteneoWeb: Rag. Valter Franco

Rag. Valter Franco

Ragioniere commercialista, revisore contabile
Studio Valter Franco
Collabora con Ateneoweb dal 2003. Dal 1978 lo studio assiste i propri clienti in tutti gli adempimenti societari, contrattuali, fiscali, contabili, durante le fasi di accertamento e quelle del contenzioso...
tributario. Lo studio ha maturato inoltre significative esperienze nel campo del trattamento dei dati personali (privacy) e della normativa antiriciclaggio per professionisti, tenendo convegni in diverse località italiane sul tema.
DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di forfaiting

    Il forfaiting può essere definito come una tecnica finanziaria che permette lo smobilizzo dei crediti derivanti da operazioni di esportazione con pagamento dilazionato a medio termine.
    La sua recente origine risale agli anni sessanta, quando gli operatori della Germania occidentale trovavano conveniente smobilizzare presso istituti finanziari elvetici i propri crediti da esportazioni effettuate nei paesi del blocco sovietico, garantiti da banche di Stato.

    Attualmente il forfaiting è diffuso in tutto il mondo e il suo utilizzo risulta particolarmente utile nei casi di esportazioni in paesi in via di sviluppo, nei quali la vendita è quasi sempre condizionata alla concessione di dilazioni di pagamento a medio termine.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2025:crediti d'imposta

    a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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