Mercoledì 4 marzo 2020

Le prime misure del MiSE per sostenere il sistema produttivo nelle "zone rosse"

a cura di: Meli e Associati
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Le prime misure del MiSE per sostenere il sistema produttivo nelle

Riepiloghiamo le misure fin qui approvate dal Consiglio dei Ministri e che coinvolgono in primis il Ministero dello Sviluppo Economico:

  • rafforzamento dell'intervento del Fondo di garanzia per le PMI: potenziamo il fondo portandolo fino a 750 milioni di euro e diamo priorità automatica di accesso alle imprese site all'interno della zona rossa, riconoscendo il massimo della garanzia concedibile (80%) e prevedendo la gratuità degli oneri della pratica. La misura si applicherà anche alle PMI ubicate in aree limitrofe alla zona rossa ovvero a quelle appartenenti ad una filiera produttiva particolarmente colpita dall'emergenza;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti dei premi assicurativi;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 dei pagamenti di bollette elettriche, idriche, gas e dei rifiuti;
  • sospensione fino al 30 aprile 2020 del diritto annuale e delle sanzioni amministrative dovuti alla Camera di Commercio;
  • proroga fino al 15 febbraio 2021 dell'entrata in vigore delle procedure di allerta stabilite dal Codice delle crisi d'impresa per tutte le PMI;
  • sospensione fino al 31 dicembre 2020 dei pagamenti dei mutui agevolati concessi da Invitalia, relativi soprattutto a imprenditoria giovanile e femminile;
  • proroga di tutti i bandi aperti per l'accesso alle misure incentivanti del Ministero dello Sviluppo Economico.

Il MiSE ha dichiarato di essere impegnato a definire, insieme con tutto il Governo, un secondo pacchetto di misure che verrà approvato prossimamente e che conterrà nuovi interventi per fronteggiare l'impatto economico, diretto e indiretto, del sistema imprenditoriale e delle filiere coinvolte da questa emergenza.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
  • Contratto di affitto di fondo agricolo

    L’affitto agricolo è un contratto con cui il locatore si obbliga a concedere all’affittuario un’azienda o un fondo, per uso agricolo e perché ne raccolga i frutti ed i proventi, e l’affittuario si obbliga a pagargli in corrispettivo un fitto. Il fitto può consistere in denaro, in una quota dei frutti (mezzadria) o in una prestazione in natura.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Costituzione fondo patrimoniale da parte dei coniugi

    Il fondo patrimoniale è disciplinato dagli artt. 167-171 del codice civile, che lo definisce come un complesso di beni determinati che realizzano un patrimonio di destinazione.

    Questo istituto è stato introdotto nell’ordinamento nazionale con la riforma del diritto di famiglia del 1975, L. 151, andando a sostituire il “patrimonio familiare”, che era disciplinato dall’art. 177 del codice civile.
    Esso può essere costituito da uno o da entrambe i coniugi, o da un terzo ed è destinato dal titolare a garantire e soddisfare i bisogni della famiglia.
    La soddisfazione di tali bisogni avviene attraverso i frutti, che derivano dall’impiego dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
    Attraverso questo strumento giuridico i coniugi, quindi, danno vita ad un patrimonio autonomo e separato, costituito per garantire la stabilità economica della famiglia.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
  • Cessione di credito

    La cessione di credito è un contratto in base al quale un soggetto (cedente) trasferisce ad un altro soggetto (cessionario o factor) tutti o parte dei crediti presenti e/o futuri, derivanti dalla propria attività imprenditoriale e vantati nei confronti di terzi.
    Il contratto richiede la consegna dei documenti da cui risulta il credito stesso, con l’ovvia conseguenza del passaggio al cessionario di tutti i diritti, compresi anche i privilegi, che accedono al credito stesso.
    Affinchè la cessione esplichi la sua efficacia, deve essere notificata al debitore ceduto. In seguito alla notifica i terzi creditori del cedente non avranno più titolo a valersi su un credito non più nella sfera di disponibilità dello stesso cedente, essendone stata trasferita la titolarità in capo al cessionario.

    La cessione di credito è anche conosciuta con il termine di derivazione inglese "Factoring" che non necessariamente che prevede la cessione del credito pura e semplice ma innanzi tutto la fornitura di una serie di servizi di gestione del credito da parte del factor (cessionario) tra cui: contabilizzazione, gestione e riscossione dei crediti. Insieme a questi servizi il contratto di factoring può contenere la garanzia dell'eventuale inadempimento dei debitori e la possibilità di finanziamenti al cedente sia attraverso la concessione di prestiti, sia attraverso il pagamento anticipato dei crediti ceduti. (Full Factoring).

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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