Martedì 14 gennaio 2020

Credito d'imposta su investimenti in beni strumentali da specificare già in fattura

a cura di: Meli e Associati
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Credito d'imposta su investimenti in beni strumentali da specificare già in fattura

Il 24 dicembre 2019 il Parlamento ha definitivamente varato la Legge di Bilancio 2020 che tra le tante novità prevede l'introduzione, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento, di un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento.

In sintesi:

Tipologia di investimenti agevolabili Limite Misura del credito d'imposta Tempo di recupero
Beni Materiali Strumentali Nuovi (comma 188) ex 'super ammortamento' fino ad euro 2 milioni 6% 5 quote annuali di pari importo
Beni Materiali Strumentali Nuovi di cui all'allegato A) della Legge di Bilancio 2017 (comma 189), ex 'iper ammortamento' beni materiali fino ad euro 2,5 milioni 40% 5 quote annuali di pari importo
oltre euro 2,5 milioni - fino ad euro 10 milioni 20%
Beni Immateriali Strumentali Nuovi di cui all'allegato B) della Legge di Bilancio 2017 (comma 190), ex 'iper ammortamento' beni immateriali fino ad euro 700.000 15% 3 quote annuali di pari importo

Segnaliamo che la disciplina del nuovo credito d'imposta per investimenti in beni strumentali prevede, a differenza di quanto previsto per i super e iper-ammortamenti, l'indicazione nella fattura di acquisto del bene di un'apposita dicitura (già dal 1° gennaio 2020).

L'art. 1 comma 195 della L. 160/2019 prevede infatti che "ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194".

Consigliamo quindi, in caso di acquisto, di comunicare al fornitore del bene la richiesta di inserire in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194 dell'art. 1 della L. 160/2019.

Non è chiaro al momento se la mancata indicazione della dicitura in fattura comporti o meno la decadenza dal beneficio o quale altra sanzione. Ma in caso di omissione, riteniamo prudente richiedere lo storno della fattura elettronica carente della dicitura (con nota di credito) e la riemissione della fattura elettronica completa della dicitura.

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    In particolare è prevista l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’8% (10,5% se le società sono risultate NON operative nei tre esercizi precedenti) sulla eventuale plusvalenza risultante dalla differenza tra il valore normale, in ipotesi di assegnazione, o il prezzo di cessione, in ipotesi di cessione, e il costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati/ceduti, con la particolarità che in caso di assegnazione il valore normale per i beni immobili può essere, alternativamente al valore normale ex art. 9 del TUIR, assunto pari al “valore catastale” applicando alla rendita catastale i moltiplicatori previsti ai fini dell’imposta di registro. In caso di cessione il corrispettivo, se inferiore al valore normale, determinato alternativamente ex art. 9 TUIR o in base al “valore catastale”, dovrà essere computato in misura non inferiore al valore normale stesso.
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    a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
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    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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    La costituzione può essere immediata o progressiva.

    a cura di: Dott.ssa Cinzia De Stefanis
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