Venerdì 5 gennaio 2024

Corsa ad ostacoli per l'iscrizione all'albo dei CTU

a cura di: AteneoWeb S.r.l.
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Corsa ad ostacoli per l'iscrizione all'albo dei CTU

I professionisti che, in qualità di ausiliari del Giudice, si propongono per il ruolo di Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) o di Periti, nelle materie di propria competenza, a partire dal 4 gennaio 2024 e sino al 4 marzo 2024, anche se già iscritti agli albi tenuti in modalità cartacea dal Tribunale di competenza, devono ripresentare una nuova domanda di iscrizione.
La procedura di iscrizione è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo Portale all’indirizzo https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi .
 
Per i colleghi che si stanno cimentando nell’operazione di reiscrizione si tratta di un’attività complessa, lunga e laboriosa, che non si può risolvere in tempi brevi.
Ad aggiungere il disagio vi è inoltre la necessità di allegazione OBBLIGATORIA di alcuni documenti, che potrebbero essere evitati o inviati almeno sotto forma di autocertificazione.
Ci si riferisce:

  • All’estratto dell'atto di nascita (che si può trovare anche on-line)
    ma in particolare al
  • Certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a tre mesi dalla presentazione che il professionista deve richiedere al Tribunale (Ministero della Giustizia), con oneri a suo carico di tempo e bolli e riconsegnare al Ministero della Giustizia, allegato obbligatoriamente all’istanza.

Vi sono poi alcuni documenti da allegare obbligatoriamente che non si comprendono, come ad esempio:

  • Titoli/documenti a dimostrazione della capacità tecnica
  • Ulteriore documentazione rilevante

Senza l’invio di tali documenti, non è possibile completare il processo di iscrizione.

Sul tema della semplificazione il Consiglio nazionale ha emanato in data odierna un comunicato stampa con il quale riferisce di aver inviato una lettera al Ministero della Giustizia per chiedere di consentire ai professionisti di allegare autocertificazioni anche per l’ulteriore documentazione richiesta.

AGGIORNAMENTO:

Il consiglio nazionale dottori commercialisti, con comunicato dell’8 gennaio 2024, ha precisato che il Ministero della Giustizia ha accolto le istanze del Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente al nuovo “Portale Albo CTU, periti ed elenco nazionale”, consentendo ai professionisti di allegare la documentazione a corredo della domanda con dichiarazioni sostitutive ex art. 46 DPR 445/2000 in luogo dei documenti in originale.

Dallo scorso 4 gennaio, infatti, la procedura di iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio e dei periti presso il tribunale è gestita in modalità esclusivamente telematica attraverso il nuovo Portale e i consulenti tecnici d’ufficio e i periti già iscritti negli albi circondariali, tenuti in modalità cartacea alla data del 4 gennaio 2024, devono ripresentare la domanda di iscrizione attraverso la procedura telematica entro il prossimo 4 marzo.

Gli iscritti all’albo avevano segnalato al Consiglio nazionale che, all’atto di compilazione della domanda, il sistema richiedeva di caricare obbligatoriamente la documentazione in originale, permettendo di allegare autocertificazioni esclusivamente con riferimento al certificato di iscrizione ad associazione professionale e al certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale.

I commercialisti potranno ora allegare con le modalità semplificate anche la ulteriore documentazione richiesta per il perfezionamento della domanda.

DOCUMENTI E SERVIZI IN EVIDENZA:
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    Nell’interpretazione degli enti di riscossione, dalla lettura combinata della normativa emergenziale da Covid-19, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza, l’agente avrebbe la possibilità di procedere legittimamente alla notifica dei ruoli affidati beneficiando della proroga per tutti i carichi il cui decorso dei termini ha interessato l’annualità 2020.

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    a cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.
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    • la decadenza del potere impositivo e decorrenza dei termini prescrizionali.

    a cura di: Dott. Attilio Romano
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