Con Risposta n. 249 del 18 settembre l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito al corretto regime fiscale da applicare al premio della polizza assicurativa sottoscritta dall'Ente in favore dei dipendenti che prestano servizio all'estero nei paesi dove non è erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta e dei relativi familiari a carico conviventi (articolo 51, comma 1, del Tuir).
Nel caso specifico, l’Ente aveva stipulato una polizza sanitaria obbligatoria a favore dei dipendenti in servizio presso sedi estere situate in Paesi dove non è prevista l’assistenza sanitaria diretta, estendendo la copertura anche ai familiari a carico conviventi. L’Istante riteneva che tali premi non dovessero essere considerati fringe benefit, bensì contributi previdenziali o assistenziali obbligatori e, quindi, esclusi dal reddito di lavoro dipendente.
L’Agenzia delle Entrate ha tuttavia escluso questa interpretazione, richiamando il principio di onnicomprensività che governa l’articolo 51 del Tuir: costituiscono reddito di lavoro dipendente tutte le somme e i valori percepiti in relazione al rapporto di lavoro, salvo le specifiche deroghe previste dalla norma. In questo quadro, i premi assicurativi non possono essere assimilati a contributi previdenziali o assistenziali, mancando la finalità solidaristica o previdenziale richiesta.
Di conseguenza, i premi versati dall’Ente concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 51, comma 1, del Tuir.